Credenze sbagliate, leggende urbane e svarioni del Codice della strada su auto, bici e pedoni

La bicicletta secondo il legislatore italiano: il velocipede.

Quando si parla di viabilità, incidenti stradali e prevenzione, molti escono con l’appello standard “tutti devono rispettare il codice della strada” come panacea e soluzione universale, particolarmente nei casi di conflitti fra pedoni, ciclisti e automobilisti. Ci sono però tre problemi:

  1. Non tutti conoscono approfonditamente il codice della strada (compresi, spesso, quelli che invitano a rispettarlo)
  2. L’interpretazione delle norme non sempre è univoca
  3. Il codice della strada è talvolta scritto male, in modo vago, confuso o ambiguo.

La lettura affrettata del codice, cattivi insegnamenti via passaparola  e complessità normative danno origine a confusione oppure a vere e proprie leggende metropolitane:

  1. Non si può andare in bicicletta sulle aree pedonali (non è vero)
  2. Sulle strisce bianche i ciclisti devono sempre scendere (la questione è molto confusa perché il codice non vieta di attraversare le carreggiate pedalando)
  3. I ciclisti devono sempre stare in fila indiana (non è vero)
  4. I ciclisti devono sempre usare le piste ciclabili quando ci sono (non è chiaro lo status delle piste e dei marciapiedi ciclopedonali, inoltre si parla di particolari categorie di ciclisti a cui può essere vietato andare sulle piste, senza specificare quali)
  5. I ciclisti devono sempre stare a destra (tutti i veicoli devono, compatibilmente con la situazione di traffico e strada)

Vediamoli uno per uno

1. »  Non si può andare in bicicletta sulle aree pedonali [falso]

Molti credono che le aree pedonali siano vietate alle biciclette, talvolta con l’argomentazione “sono pedonali, quindi sono vietate alla bici”. Non è vero.

L’articolo 3, comma 2 del codice della strada consente esplicitamente alle biciclette di circolare nelle aree pedonali, insieme ai mezzi di soccorso e ai veicoli elettrici assimilabili alla biciclette. In casi particolari i sindaci possono porre restrizioni alla circolazione nelle aree pedonali, ma in questo caso deve esserci una chiara segnaletica che vieta la circolazione anche alle bici.

In generale, nelle aree pedonali le bici possono circolare. Lo dice, una volta tanto in modo chiaro, il codice della strada: “Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, SALVO quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie”. Solo “in particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”.

2. »  Sulle strisce bianche i ciclisti devono sempre scendere, no possono stare in sella [confuso]

È vero? Non è vero? Impossibile dirlo con certezza. Ad esempio, il regolamento relativo all’art 182 dice: “Art. 377 – 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.”

Però questo articolo non parla di attraversamenti pedonali ma genericamente di attraversamento di carreggiata. Questo è un caso in cui il Codice della Strada è estremamente confuso: i ciclisti sono tenuti a portare la bici a mano ma non sempre. È evidente che comunque l’intenzione di quell’articolo del regolamento è: se ci sono tante auto, porta la bici a mano. In tutti gli altri casi, se la strada è libera, se lo spazio c’è, puoi pedalare per attraversare. Comunque, per come è scritto il regolamento, le possibilità di discussione sono infinite.

Inoltre, sul tema dei ciclisti sulle strisce bianche le interpretazioni possibili sono due tre:

1. Il codice NON vieta di passare  sulle strisce bianche in sella alla bici MA bisogna dare la precedenza a tutti, automobili e pedoni (da un volantino del Comune di Pesaro: Sicuri_in_bici).

2. Il codice VIETA di passare sulle strisce, e commettiamo un reato che prevede anche una multa di 41 euro (lo dice l’Eco di Bergamo, attribuendo l’informazione alla Polizia Stradale).

[AGGIORNAMENTO] 3. Il codice della strada consente di passare sulle strisce pedalando (e sui marciapiedi), se non si crea intralcio ai PEDONI. Questa interpretazione viene illustrata in un articolo del portale ASAPS (Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale): i ciclisti possono circolare in tutte le aree riservate ai pedoni (compresi i marciapiedi, purché scendano dalla bici in caso di intralcio agli stessi, quindi anche sulle strisce bianche, ma senza avere la precedenza (analogamente al volantino del Comune di Pesaro). Qui il documento PDF dell’articolo: “A cavallo della bicicletta… e dei passaggi pedonali”.

4. Qui invece un’arzigogolata interpretazione contraria sul forum del portale Polizia Municipale, in cui la norma per multare il ciclista che attraversa pedalando è l’obbligo di stare a destra: se attraversi la strada pedalando, non stai a destra… (se l’interpretazione fosse corretta, un ciclista agli incroci non potrebbe mai svoltare a sinistra pedalando, perché dovrebbe scendere, passare a mano e poi riprendere a pedalare stando sulla destra).

Vieta o non vieta? Stando alle voci, interpretazioni e diverse fonti, non si sa. In tutti i casi, è evidente che la normativa in oggetto è MOLTO confusa e poco chiara (basta esaminare il link al punto 4…), e diverse fonti, anche istituzionali, la raccontano in modo diverso. Per dirimere la questione occorrono giuristi finissimi, non basta chiedere al primo vigile che passa, o fidarsi del volantino di un Comune. Ecco cosa aggiunge l’avvocato Jacopo Michi, della Fiab:

La Cassazione (2014) è piuttosto netta: “In tale prospettiva priva di pregio si rivela in particolare l’argomentazione in punto di diritto svolta dal ricorrente secondo cui, ai sensi dell’art. 182 C.d.S., comma 4 e 377 art. reg. esec. C.d.S., l’avere il ciclista attraversato sulle strisce pedonali in sella alla propria bicicletta lo poneva nelle
condizioni, diverse da quelle di un semplice pedone, di dover dare la precedenza all’autovettura sopraggiungente.
A norma del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 377, comma 2, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.), “nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano”.
Se ne può, a contrario, desumere che, in assenza delle dette condizioni, ai ciclisti sia perfettamente consentito di attraversare la carreggiata anche in sella al proprio velocipede“.

La sentenza è leggibile per intero qui e, se il link non funziona, scaricabile in formato pdf anche qui sotto

[AGGIORNAMENTO – Qui un parere ministeriale che dice chiaramente che  “durante l’attraversamento di una intersezione semaforizzata, i ciclisti possono peraltro procedere in sella al velocipede, purché non siano di pericolo o intralcio per i pedoni che procedono sul medesimo attraversamento pedonale.” (dal blog Strade Sicure, Sole 24 Ore, Maurizio Caprino)

Qui il documento scaricabile in formato pdf: semafori-comportamento-ciclisti-nota-ministero]

[AGGIORNAMENTO – Qui un articolo di Salvaiciclisti Roma con un parere ministeriale secondo il quale i ciclisti possono pedalare sulle strisce pedonali.]

3. »  I ciclisti devono stare sempre in fila indiana [falso]

Come il primo caso, anche questo non è vero, e questo è un caso esemplare di articolo proprio scritto male.

Dall’articolo 182: “1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.”

Dal punto di vista linguistico, la frase chiave è “I ciclisti devono procedere su un’unica fila (…) e comunque mai affiancati in numero superiore a due”, una frase evidentemente contraddittoria, la cui contraddittorietà viene temperata – logicamente ma non dal punto di vista della comunicazione o della facilità di lettura– dall’inciso “in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano”.

Decodificato, l’articolo prescrive:

  • In città (sulle strade urbane) è possibile circolare affiancati (ma non sempre)
  • Fuori città (sulle strade extraurbane) è tassativamente vietato…
  • …ma anche fuori città è possibile circolare affiancati se uno dei due è un bambino di età inferiore ai dieci anni.

In ogni caso, in città dipende da non meglio specificate “condizioni della circolazione” e fuori città dipende dall’età dei ciclisti. Una bella ricetta per creare confusione.

Molti invece leggono e memorizzano sbrigativamente “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi” e quindi – erroneamente – pensano che sia tassativamente vietato circolare in bicicletta appaiati in tutti i casi.

4. >>  I ciclisti devono sempre usare le piste ciclabili quando ci sono [confuso]

Questa norma apparentemente molto chiara, viene resa confusa dal comma 9 dell’articolo 182 che dice: “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.” Ovvero il codice riconosce che esistono particolari categorie di ciclisti per cui le piste ciclabili non sono adatte (per esempio, probabilmente, i ciclisti sportivi in allenamento, i grossi gruppi di ciclisti sportivi e cicloturisti, i risciò-tricicli-quadricli di dimensioni considerevoli, eventuali bici con rimorchio). Però poi nel regolamento dell’articolo 182 non se ne parla. È evidente che manca una normativa su queste non identificate “particolari categorie di ciclisti”, fra cui probabilmente i ciclisti sportivi che hanno peculiarità di circolazione ed esigenze sicuramente particolari.

Inoltre il testo dice “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono”, creando possibile confusione con il concetto di pista “ciclopedonale” e di “marciapiede ciclopedonale” (cui non si fa cenno). Il marciapiede e la pista ciclopedonale sono “riservati” alle bici oppure è, come direbbe sia la logica sia la lingua, condivisi con i pedoni? Inoltre come si concilia il concetto di marciapiede ciclopedonale con il presunto divieto assoluto alle bici di transitare sui marciapiedi?

5. >>  I ciclisti devono sempre stare a destra [vero, ma è legittimo evitare gli ostacoli]

Storicamente la convenzione di stare a destra serve per agevolare l’incrocio dei veicoli. La particolare enfasi sullo stare a destra nel codice della strada nasce però dal pericolo costituito dal comportamento degli automobilisti in un’epoca in cui le strade erano strette e raramente avevano segnata la linea di mezzeria. Infatti in un’edizione del Manuale del Turismo del Touring Club Italiano del 1934, nel capitolo “Turismo su strada” si dice:

È proprio dove la strada libera invita alle maggiori velocità che la norma “TENERE LA DESTRA” deve essere più rigidamente osservata!

La mano destra deve essere rigorosamente tenuta nelle CURVE. La norma è di evidente necessità; ma esiste un automobilista che non abbia mai ceduto alla tentazione di tenere la sinistra in curva, per risparmiare una frenata, un cambiamento di marcia, per non compromettere, in una parola, la “media”? (pag. 329, figg. 101 e 102, Manuale del Turismo TCI, ed. 1934)

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La raccomandazione di tenere la destra era particolarmente sottolineata per le automobili, allo scopo di prevenire scontri frontali su strade strette e senza la mezzeria dipinta sul fondo stradale. Manuale del Turismo del Touring Club Italiano, 1934

Tutti i veicoli sono obbligati a tenere la destra per il codice della strada (fanno eccezione alla norma i pedoni, per i quali, in assenza di marciapiedi, stare a sinistra contromano viene considerato fattore di sicurezza). Tale norma viene popolarmente interpretata in senso particolarmente restrittivo per i ciclisti, che si sostiene debbano sempre stare assolutamente a destra.

Però il codice della strada dice anche (regolamento dell’art 182, art 377 comma 1):

1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.”

Siccome il codice però non vieta di evitare eventuali ostacoli visibili o facilmente prevedibili, e non obbliga i ciclisti né a passare sulle buche, né a buttarsi sulle portiere aperte all’improvviso, in base a logica e prudenza esistono due condizioni in cui il ciclista deve stare almeno a un metro dal margine di strada senza violare il codice:

  1. Quando il bordo della strada è rovinato con frequenti buche, brecce, con ghiaia o brecciolino scivoloso presente presso il margine. Per evitare improvvisi scarti e movimenti a sig zag è quindi bene pedalare in una zona dove l’asfalto è più liscio e regolare.
  2. Quando a bordo strada ci sono automobili parcheggiate: siccome l’apertura improvvisa di una portiera è la causa di uno dei più frequenti incidenti auto-bici, sempre per evitare scarti improvvisi e movimenti a zig zag, è opportuno pedalare almeno a un metro di distanza dalle auto in sosta, proprio per evitare il pericolo dell’apertura improvvisa della portiera. Questo è un consiglio che, per esempio, in Inghilterra viene dato dal Ministero dei Trasporti e che vale anche nel caso di strade strette in cui il sorpasso auto-bici non è sicuro ed è potenzialmente pericoloso per il ciclista.

Qui altre considerazioni, più tecniche, sul Codice della Strada dal punto di vista dei ciclisti e della circolazione ciclabile (da Bikeitalia).

NOTA- Questa è un’analisi di tipo logico e linguistico, basata inoltre su varia documentazione e su esperienza personale. Non sono un giurista e non so se in alcuni casi particolari esista giurisprudenza o interpretazione corrente, attestata o controversa, che contraddica del tutto o in parte alcune dei dettagli sopra (chi ha informazioni documentate, o casistiche di cui è testimone è invitato a segnalarle nei commenti per aggiornare il post).

Se esiste, ovvero se molti vigili multano i ciclisti che passano sulle strisce pedalando, se tutti i giudici danno torto ai ciclisti che circolano in città appaiati, eccetera, questa è comunque un’ulteriore conferma di uno degli assunti di questo articolo:

il Codice della Strada è scritto male.

Qui, per esempio, le critiche della polizia stradale al codice della strada italiano.

AGGIORNAMENTO – Articolo di Repubblica che riprende alcune delle tematiche evidenziate in questo post.

[AGGIORNAMENTO 16 marzo 2023] I contenuti di questo articolo sono stati citati in parte anche nel canale Youtube GCN Italia. Qui l’interessante video:

Informazioni su Gianni Lombardi

Autore di libri e scrittore freelance. Ex pubblicitario. Ex segretario ADCI, IAB. Istruttore di Yoga. Copywriter. -Blog, E-mail, Facebook, Twitter, Web. Libri: http://owl.li/CESmh https://twitter.com/benzinazero
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47 risposte a Credenze sbagliate, leggende urbane e svarioni del Codice della strada su auto, bici e pedoni

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  15. cerash ha detto:

    ridicolo. anziché cercare di capire qual’è la logica di girare in bici in maniera sicura, cercando di dare consigli decenti, l’autore non trova di meglio che forzare l’interpretazione degli articolo del codice della strada incentivando usanze pericolose.

    innanzitutto, per fortuna che a circolare in bici da bambino mi ha insegnato mio padre…

    dopodiché, anziché consigliare come da codice di andare in fila indiana in bicicletta, si cercano tutti i modi per giustificare le ECCEZIONI (perché quelle sono…) come il viaggiare affiancati che è consentito solo nel sorpasso (come l’autore stesso in altri articoli fa notare…) o, a come sembra con minore di 10 a fianco (mio padre mi teneva davanti o dietro).

    si cercasse di portare avanti una cultura di reciproco rispetto tra tutti i circolanti, invece di avere un atteggiamento della serie “gne gne c’ho ragione io!!!”.

    io vedo spesso ciclisti che occupano una corsia intera viaggiando affiancati. bloccando le macchine e usando toni arroganti e maleducati verso chi glielo fa notare, come ciclisti che in città, siccome partire è faticoso, rallentano ai semafori e attraversano col rosso. giusto qualche giorno fa ne ho visto uno “sfanculare” un motorino che gli ha suonato procedendo correttamente col verde.

    attenzione: non si usi come risposta “eh ma gli automobilisti!” io ho infatti parlato di civiltà in generale.

    sarebbe bello che in questo blog, anziché retoricamente scusare comportamenti maleducati accusando il codice della strada, codice che da ciclista, motociclista e automobilista, trovo invece esaustivo, si dessero consigli sul come si dovrebbe fare a circolare tutti in maniera armoniosa e rispettosa l’uno dell’altro nelle nostre strade.

    tradotto: biciclette in fila indiana e non appaiate, i semafori si rispettano, se ci sono le ciclabili si usano le ciclabili, altrimenti si va in strada e non sui marciapiedi, e sulle strisce, SE C’È TRAFFICO si scende e si attraversa a piedi. non si passa con la pretesa di “eh,l ma ci sono le strisce”. già a volte le teste di cazzo tirano sotto i pedoni che sono lenti… figuriamoci le biciclette che passano più veloci e che non darebbero tempo di fermarsi se uno attraversasse senza procedere a passo d’uomo.

    per la cronaca: un mio amico ha preso il torto, per esser stato tirato sotto in bicicletta sulle strisce pedonali.

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  19. Renee ha detto:

    A me pare che i arrampichiate sugli specchi, traa i ciclisti (quelli bardati da giri d’italia) ci sono molti incivili che credono di fare come voglio o loro, elle strAde di campagna sono anche affiancati in 3 o 4, e NON si spostano, fanno le discese a folle velocità invadendo spesso la carreggiata opposta in curvae ancora molti molti altri soprusi!
    Buona giornata

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  20. Fabrizio Sabato ha detto:

    Riguardo la questione del marciare in fila indiana non trovo alcuna discrepanza. È piuttosto chiara mi pare. I bambini sotto i 10 anni è normale che debbano avere una barriera che gli impedisca di andare a finire sulla carreggiata e quindi sotto alle ruote di qualche macchina. In TUTTI gli altri casi FILA INDIANA! Non c’è nulla di strano. Nei centri abitati se una carreggiata è sufficientemente larga (come succede in alcuni casi) allora puoi marciare su due file purchè alla tua sinistra ci sia spazio sufficiente per far passare un veicolo a 4 ruote. Nel momento in cui un veicolo è costretto ad invadere l’altra corsia per oltrepassare, a quel punto risulta chiaro che tu, ciclista, devi rimetterti in fila indiana. Quindi Falso fino ad un certo punto!

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    • Gianni Lombardi ha detto:

      Non sta scritto da nessuna parte che un’auto per superare un ciclista non possa o non debba cambiare corsia. Anzi: le norme di sorpasso fra veicoli lo prescrivono nella gran parte dei casi. E anche le prescrizioni in vigore in altri paesi europei impongono di cambiare corsia: https://benzinazero.wordpress.com/2015/06/21/come-superare-una-bicicletta-distanza-laterale-15m/

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    • Giuseppe ha detto:

      Attenzione. Sono del parere che i ciclisti (e io lo sono) debbano stare in fila indiana se non quando sono in sorpasso o affiancano bambini (come prescrive il codice della strada). Tuttavia ripeto: Attenzione. PErchè quello che è scritto sopra è una bestialità stando al codice della strada. Quest’ultimo prescrive “esplicitamente” che, nel caso di strade a più corsie, il sorpasso debba essere effettuato cambiando corsia. Oltre a questo si prescrive una distanza laterale “adeguata”. Quindi fila indiana e automobilisti che, nel caso di scarsa visibilità, evitano sorpassi rallentando e aspettando. E’ civiltà oltre che codice della strada,

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  21. guido fugazza ha detto:

    Per cortesia, mi potreste indicare gli estremi della sentenza del 2014 della Cassazione, segnalata
    dall’avv. Jacopo Michi della Fiab, citata nell’articolo e relativa all’attraversamento della carreggiata da parte di un ciclista ? Non riesco proprio a trovarla e mi sarebbe estremamente utile. Grazie
    guido fugazza

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  27. Carlo Recla ha detto:

    Chiamare “strisce bianche” le strisce pedonali denota un’interpretazione di parte del codice della strada. Il cartello tondo azzurro col simbolo del pedone o quello altrettanto tondo bianco col bordo rosso vieta il transito alle biciclette, piaccia o no.

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    • Gianni Lombardi ha detto:

      Scusa Carlo ma dire “Chiamare “strisce bianche” le strisce pedonali denota un’interpretazione di parte del codice della strada” è una autentica fesseria. “Strisce bianche” è semplicemente un sinonimo di “strisce pedonali”.

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      • Carlo ha detto:

        No, Gianni, non esistono sinonimi di comodo. La terminologia che ci offre il cds è precisa esattamente come le norme che prescrive. Non vanno interpretate, vanno applicate. E magari senza fare disinformazione.

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      • Gianni Lombardi ha detto:

        Il codice della strada italiano è scritto con i piedi, altro che storie, particolarmente le parti che riguardano le biciclette.

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      • Carlo ha detto:

        Ma dai! Un buon alibi per fare quello che si vuole, facendo finta di non sapere che esistono le strisce pedonali (nelle quali i pedoni e solo loro hanno la precedenza) e quelle ciclabili dedicate alle biciclette. Chiamarle “bianche” significa o ignorare tale differenza o essere in cattiva fede.

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      • Gianni Lombardi ha detto:

        Se insisti, sarò costretto a concludere che non conosci il codice e non conosci neppure l’italiano.

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  28. ENRICO T. ha detto:

    Trovo l’articolo sbagliato in alcune parti, ed esempio laddove parla della norma relativa alla circolazione in fila “indiana” e della norma relativa all’obbligo dell’uso delle piste ciclabili. Innanzitutto la norma che obbliga a circolare in fila indiana è chiarissima. Non capisco proprio cosa ci sia di poco chiaro o di scritto male. Si dice semplicemente che si deve circolare su un’unica fila, salvo che le condizioni della circolazione consentano di non circolare in un’unica fila. In tal caso la norma specifica che si può circolare in massimo in fila per due. Se non ci fosse questa precisazione, si potrebbe pensare di circolare anche in fila per 10. Le condizioni della circolazione che consentono di circolare appaiati sono intuibili: traffico scarso o assente su strada abbastanza larga, tale da evitare che il circolare appaiati costituisca intralcio ai veicoli a motore più veloci. La ratio della norma è evitare che i due ciclisti appaiati costituiscano intralcio per la circolazione e quindi pericolo. E infatti fuori città è sempre vietato, salvo il caso del bimbo di 10 anni ciclista autonomo, che viene “protetto” in questo modo anche fuori città.
    Anche l’interpretazione della norma sull’obbligo di uso delle piste ciclabili è errata in maniera evidente. La norma specifica che l’obbligo di utilizzare le piste ciclabili è derogato in caso di divieto per particolari categorie di VELOCIPEDI. L’autore dell’articolo con un salto logico inammissibile riferisce il divieto a particolari categorie di CICLISTI. Errore grossolano questo, in quanto il velocipede è un veicolo e il ciclista è il conducente di tale veicolo. Pertanto è del tutto sbagliato attribuire il divieto di uso ai “ciclisti sportivi” o ai gruppi di ciclisti numerosi. Ad oggi non mi risulta che sia specificato a quali categorie di velocipedi si riferisca il divieto, ma è intuibile che il legislatore pensava ai velocipedi con più ruote parallele e larghi fino a 1,30 metri (larghezza massima consentita per un velocipede), solo che si è dimenticato di specificarlo nel regolamento. Ciò non impedisce ai gestori delle piste ciclabili di apporre un cartello di divieto. Del resto nel regolamento che definisce le caratteristiche delle piste ciclabili (D.M. n. 557 del 30/11/1999 http://www.fiab-onlus.it/tecpist.htm ) si precisa che le piste ciclabili a doppio senso di marcia possono essere larghe anche solo 2,5 metri e per alcuni tratti anche solo 2 metri (dunque il velocipede a 3-4 ruote largo 1,4 metri invaderebbe la corsia di marcia del senso opposto di marcia). Lo stesso regolamento precisa che “Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la circolazione di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”, con ciò implicitamente ritenendo che il divieto di circolazione per alcune categorie di velocipedi è riferibile proprio ai velocipedi a 3-4 ruote, che sarebbero troppo larghi per (alcune) piste ciclabili.
    Per quanto riguarda il discorso piste ciclopedonali (indifferente che siano costruite su marciapiede o sede propria, non esiste per codice il marciapiede ciclopedonale), l’interpretazione letterale è errata in questo caso. E’ piuttosto evidente che qui il legislatore minus dixit quam voluit, dimenticandosi, cioè, delle piste promiscue ciclabili e pedonali. Si deve quindi effettuare un’interpretazione teleologica. La ratio della norma in questione, ovvero di obbligare i ciclisti a usare le piste loro riservate, è quella di proteggere i ciclisti stessi dal pericolo di incidenti, più probabili e dannosi quando la circolazione è promiscua su strada aperta anche ai veicoli a motore. Dunque non ha senso alcuno limitare tale obbligo alle piste ciclabili e non anche a quelle ciclopedonali, in quanto la circolazione promiscua limitata ai velocipedi-pedoni è sicuramente meno rischiosa di quella promiscua veicoli a motore – velocipedi.
    Cordialità

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  31. UtterMarcus ha detto:

    Lo sapete vero che se sono a piedi sulle strisce pedonali portando la bici a mano o senza bici le auto devono darmi precedenza si o no? Come è che mi viene dato del coglione e che devo aspettare perché non ho la precedenza. Perché ognuno ricorda ciò che vuole. E parlo di passaggio pedonale e ciclabile, quello con fondo arancio fosforescente, dove l’auto dovrebbero rallentare a passo d’uomo Sempre. Ciclabile airasca-moretta attraversata da almeno 10 passaggi pedonali ciclabili e le auto sfrecciano come se non le vedessero. Questo il problema. Tutto qua.

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  33. Riccardo Bettinelli ha detto:

    Guidando l’auto e avvicinandosi alle strisce pedonali libere e senza pedoni sui marciapiedi, non é raro che un ciclista sbuchi improvvisamente e attraversi in velocità il suddetto passaggio pedonale. ( Manovra molto pericolosa !).

    Una regola semplice e chiara a tal riguardo potrebbe essere questa:

    Un ciclista in sella puó attraversare sulle strisce pedonali solo se va “a passo d’uomo”.

    Ritengo iinoltre illegale che le case produttrici siano autorizzate a mettere sul mercato biciclette senza fanalini regolamentari e i ciclisti non vengano fermati.  (Solo due su dieci li usano e a Milano gli incidenti stanno aumentando).

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