Art. 148 del cds: come si fa il sorpasso dei velocipedi (ovvero il sorpasso di biciclette, tricicli, monopattini, biciclette elettriche a pedalata assistita): rallentare e tenere ‘una maggiore distanza laterale’

Dal Codice della Strada, come riportato sul sito ACI al 23 marzo 2023

Il codice della strada italiano è notoriamente confuso e pasticciato, spesso scritto male ma cerca in qualche maniera di tutelare i ciclisti, sia pure nel suo modo pasticciato e confuso.

Ecco il testo del comma 9-bis, dall’articolo 148 che riguarda il sorpasso in generale. In questo comma, troviamo specificamente il sorpasso dei velocipedi, ovvero in linguaggio comune il sorpasso di biciclette, tricicli, quadricicli a pedali, monopattini elettrici, biciclette elettriche a pedalata assistita:

9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede e’ tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilita’ e della probabilita’ di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocita’, ove necessario, affinche’ la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocita’ qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.

Art 148 del Codice della strada, ‘Sorpasso’

Tradotto in italiano più sintetico e corrente:

  1. Chi vuole sorpassare una bicicletta deve stare particolarmente attento
  2. deve lasciare abbondante spazio laterale (‘maggiore distanza laterale di sicurezza’)
  3. deve fare attenzione al fatto che chi va in bicicletta può ondeggiare o sbandare (magari per evitare una buca o del brecciolino non visibile all’automobillista)
  4. Prima di sorpassare l’automobilista deve valutare se è possibile farlo in sicurezza (prima, non durante)
  5. Deve ridurre la velocità (‘ove necessario, affinche’ la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocita’ qualora le circostanze lo richiedano’).

Anche se il legislatore italiano rifugge dalla semplicità e dalla chiarezza (in quasi tutte le nazioni europee si parla di 1,5 metri di distanza laterale, qui si usa un giro di parole possibilista che genera confusione e la tendenza a interpretarlo elasticamente: ‘maggiore distanza laterale di sicurezza’)

è evidente che le pretese di molti automobilisti (superare i ciclisti senza dover rallentare, senza dover cambiare corsia, senza lasciare adeguato spazio laterale) sono sbagliate e pericolose.

In presenza di pedoni e ciclisti, anche nel modo confuso del nostro codice della strada, è praticamente sempre obbligatorio rallentare.

Difficile trovare casi in cui sia legittimo per l’automobilista procedere come se niente fosse. ‘Ove necessario’ infatti può significare ‘deve rallentare, a meno che non proceda già adesso lentamente’, NON ‘però se l’automobilista pensa che la situazione sia sicura anche se va a 90 km/h può procedere come se nulla fosse’.

Va aggiunto che all’inizio del comma citato sopra si vede l’insopprimibile tendenza azzeccagarbugli del legislatore italiano, quando parla di ‘strade urbane ciclabili’. In lingua italiana corrente tutte le strade urbane sono ciclabili, nel senso che ci si può andare in bicicletta (salvo quelle con espresso divieto). Ma prevedere delle modalità di sorpasso ‘sicure’ per una specifica categoria di strade (le ‘strade urbane ciclabili’) è difficilmente comprensibile: nelle altre strade si può sorpassare in modo meno sicuro oppure si deve sorpassare in modo più sicuro? Agli azzeccagarbugli l’ardua sentenza. ◆

Qui altri articoli sul tema del codice della strada (link alle fonti all’interno degli articoli).

Informazioni su Gianni Lombardi

Autore di libri e scrittore freelance. Ex pubblicitario. Ex segretario ADCI, IAB. Istruttore di Yoga. Copywriter. -Blog, E-mail, Facebook, Twitter, Web. Libri: http://owl.li/CESmh https://twitter.com/benzinazero
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4 risposte a Art. 148 del cds: come si fa il sorpasso dei velocipedi (ovvero il sorpasso di biciclette, tricicli, monopattini, biciclette elettriche a pedalata assistita): rallentare e tenere ‘una maggiore distanza laterale’

  1. Giancarlo Brunelli ha detto:

    Magari accadesse più di frequente

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  2. IlGallo ha detto:

    Questo problema delle leggi scritte male credo che sia alla base di molti problemi italiani. Purtroppo non si vede la volontà, da parte di nessuna forza politica, di rimediare al problema.
    Si parla di snellimento della giustizia, di carriere dei magistrati, ma sul modo in cui sono scritte le leggi non c’è dibattito.

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    • Francesco Cappelletti ha detto:

      Chi ha scritto questo articolo, dimostra di non conoscere le definizioni del codice della strada:

      Art. 2 comma 3 lett. E-bis CDS:

      E-bis – STRADA URBANA CICLABILE: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi;

      Questo s’intende per strada urbana ciclabile.

      Come si possono scrivere articoli sul codice della strada, senza conoscerlo???

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